Una tredicesima per tutt* i/le* pensionat* del 1° pilastro!

23.04.2024

Risoluzione approvata dell’assemblea de* delegat* della GISO Svizzera del 21 aprile 2024 a Frauenfeld

Il 3 marzo 2024, l'iniziativa per una tredicesima pensione AVS è stata chiaramente approvata con oltre il 58% dei voti a favore. Secondo il testo dell'iniziativa, questa vale solo per le rendite di vecchiaia AVS, non per le rendite dell'assicurazione per i superstiti e dell'assicurazione per l'invalidità (AI), che pure costituiscono il primo pilastro. L'importo di queste pensioni è calcolato sulla base della formula della pensione di vecchiaia AVS. Ciò significa che i/le* restanti pensionat* del primo pilastro si troverebbero in una posizione peggiore rispetto ai/alle* pensionat* di vecchiaia se la pensione aggiuntiva andasse a beneficio solo dei/delle* pensionat* di vecchiaia.

Tuttavia, vi è anche la necessità di una tredicesima pensione per l'assicurazione superstiti, soprattutto per i/le* pensionat* dell'AI. Secondo le Statistiche svizzere delle assicurazioni sociali 2023, ben un* pensionat* dell'AI su due riceve prestazioni supplementari perché la sua pensione non è sufficiente per vivere. Le prestazioni complementari all'AI ammontavano a 2,3 miliardi di franchi nel 2022, mentre nello stesso periodo l'AI ha versato 5,6 miliardi di franchi sotto forma di pensioni. A titolo di paragone, nello stesso anno le prestazioni complementari all'AVS ammontavano a 3,2 miliardi di franchi, con un importo delle pensioni di 47,2 miliardi di franchi.

La necessità di aumentare le pensioni di invalidità e di reversibilità è chiaramente visibile. Il fatto che l'iniziativa per la tredicesima AVS abbia dimenticato questo aspetto non significa che il Parlamento non possa colmare questa lacuna.

Per questo motivo, la GISO Svizzera chiede l'introduzione di una tredicesima pensione per i/le* pensionat* dell'AI e per i/le* superstiti nell'ambito dell'attuazione dell'iniziativa. Come la pensione complementare di vecchiaia, questa tredicesima non deve pregiudicare il diritto alle prestazioni complementari.